Lo ribadisce la Cassazione Civile con questa recentissima sentenza: solo quando l’opponente deduca l’inesistenza della segnaletica stradale la prova contraria spetta alla P.A.; l’onere della prova incombe invece sul ricorrente quando questi deduca solo l’insufficienza della segnaletica stessa.

Cassazione Civile Sez.6 Sentenza 24109 del 2022

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