L’obbligato in solido è tenuto a comunicare i dati del conducente entro 60 giorni dalla notifica anche nel caso in cui abbia presentato ricorso.
Per la Cassazione, infatti, i termini per la notifica del verbale per l’art. 126-bis non decorrono dalla data del provvedimento di rigetto del ricorso, ma dal giorno successivo al termine per la presentazione dei dati del conducente.

Di seguito la documentazione ufficiale del Ministero dell’Interno.

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