La Cassazione Civile mette un paletto sulla applicazione della sanzione di cui all’art.126bis nel  caso in cui il verbale originario sia stato impugnato: La richiesta all’obbligato in solido  di comunicare i dati del trasgressore andrà rinotificata   definito il ricorso con nuovi termini per adempiere all’obbligo; solo successivamente allo spirare di tali nuovi termini si potrà eventualmente procedere alla contestazione di cui all’art.126bis del Cds.

Cassazione Civile Sez.2 Sentenza n°24012 del 2022

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