Prescrizione quinquennale per esecuzione coattiva di sanzioni e recuperi
La sentenza n. 6388 del 10 marzo 2025 della Terza sezione civile della Corte di Cassazione stabilisce un importante principio in merito ai termini di prescrizione applicabili all’esecuzione coattiva di crediti vantati dagli enti locali, in particolare per quanto riguarda sanzioni amministrative e attività di recupero.
La decisione della Cassazione chiarisce l’applicazione della prescrizione quinquennale in tali contesti, uniformando un quadro normativo precedentemente oggetto di interpretazioni diverse, ma comunque già orientato in questo senso con l’Ordinanza della Cassazione n. 2946 del 2020, la quale aveva già affermato il principio della prescrizione quinquennale per l’esecuzione basata su crediti di natura tributaria locale. La sentenza n. 6388/2025 sembra consolidare ed estendere questo principio anche alle sanzioni amministrative.
Questo termine quinquennale decorre dalla definitività del titolo esecutivo (ad esempio, l’ordinanza-ingiunzione non opposta o la sentenza).
- La decisione della Cassazione si basa sull’interpretazione coordinata di diverse disposizioni normative, tra cui l’articolo 2948 del Codice Civile (che stabilisce la prescrizione quinquennale per “tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi”) e le norme specifiche che regolamentano la riscossione coattiva degli enti locali.
- Un passaggio significativo della motivazione: “il termine di prescrizione dell’azione esecutiva, iniziata sulla base di un titolo giudiziale o stragiudiziale, è quello proprio dell’azione di accertamento del diritto sottostante azionato in executivis, atteso che l’esecuzione forzata deve essere esperita entro un termine ragionevole, non potendo protrarsi all’infinito”. Se il credito sottostante (la sanzione o il tributo) è soggetto a prescrizione quinquennale, anche l’azione esecutiva per il suo recupero deve sottostare al medesimo termine.
- La Cassazione ha ritenuto che, una volta divenuto definitivo il titolo (e quindi il credito certo, liquido ed esigibile), l’azione per far valere coattivamente tale credito debba essere esercitata entro cinque anni.
- La sentenza della Cassazione ha un impatto significativo per gli enti locali, in quanto impone una maggiore celerità nell’avvio delle procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
- I contribuenti, d’altro canto, vedono rafforzata la propria posizione in relazione a pretese esecutive avanzate oltre il termine di cinque anni dalla definitività del titolo.
- È importante sottolineare che la sentenza riguarda il termine di prescrizione per l’azione esecutiva, distinto dal termine di prescrizione del credito sottostante (ad esempio, la sanzione amministrativa stessa).
- La prescrizione quinquennale dell’azione esecutiva inizia a decorrere dalla definitività del titolo esecutivo, anche se il credito originario potrebbe essere soggetto a un termine di prescrizione diverso (ad esempio, sempre quinquennale per le sanzioni pecuniarie ai sensi art.28 della Legge n. 689/1981).
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