Accesso auto elettriche nelle ZTL
Accesso alle ZTL per i veicoli elettrici: conferme interpretative dalla Cassazione
La sentenza in esame chiarisce un aspetto fondamentale dell’accesso dei veicoli elettrici alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e i relativi obblighi amministrativi, confermando l’importanza della preventiva comunicazione della targa come requisito di legittimità.
La necessità della comunicazione preventiva della targa
Il cuore della decisione riguarda la legittimità della sanzione per accesso non autorizzato in ZTL. Il ricorrente, multato per aver transitato senza autorizzazione, sosteneva di non essere sanzionabile in virtù della delibera comunale n. 58/2011, che consentiva la libera circolazione dei veicoli elettrici. Tuttavia, la Cassazione ha chiarito che, pur esentando tali veicoli dal pagamento e dall’esposizione di un contrassegno, la delibera imponeva comunque l’obbligo di comunicare preventivamente la targa. La mancata osservanza di tale formalità ha quindi giustificato l’irrogazione della sanzione.
Il quadro normativo e il ruolo delle delibere comunali
Al momento della contestazione (2016), l’accesso alle ZTL era disciplinato dall’art. 7 del Codice della Strada, che consente ai Comuni di regolamentare la circolazione e di imporre specifici requisiti per l’ingresso. Solo con la Legge n. 145/2018 è stato introdotto il comma 9-bis dello stesso articolo, che garantisce un diritto incondizionato di accesso ai veicoli elettrici e ibridi, ma tale norma è entrata in vigore solo dal 1° gennaio 2019 e non è quindi applicabile retroattivamente.
La Cassazione ha sottolineato che la delibera comunale in questione non eliminava la necessità di autorizzazione, ma semplificava la procedura sostituendo il rilascio di un contrassegno con la semplice comunicazione della targa.
Buona fede e onere della prova a carico del trasgressore
Un altro aspetto rilevante della sentenza riguarda la possibilità di invocare l’errore scusabile. Il ricorrente sosteneva di non essere stato adeguatamente informato dell’obbligo di comunicazione della targa, ma la Corte ha ribadito che l’errore incolpevole è riconosciuto solo quando il trasgressore dimostra di aver fatto tutto il possibile per rispettare la normativa. Poiché la delibera comunale era in vigore da anni, il ricorrente avrebbe dovuto informarsi autonomamente sulle regole applicabili.
Implicazioni della pronuncia
Questa decisione fornisce indicazioni chiare per la gestione dei controlli sulle ZTL, in particolare per i veicoli elettrici:
- Obbligo di comunicazione preventiva della targa: Anche quando un Comune prevede il libero accesso ai veicoli elettrici, è necessario verificare se sia richiesta una registrazione preventiva per motivi amministrativi.
- Ruolo delle delibere comunali: Le ordinanze comunali non possono eliminare del tutto l’obbligo di autorizzazione, ma solo semplificarne le modalità. La Polizia Locale deve applicarle conformemente alla normativa vigente.
- Esclusione dell’errore incolpevole: Chi impugna una sanzione sostenendo di non conoscere la norma deve dimostrare di essersi attivato per informarsi. La semplice esistenza di una delibera pubblicata da anni è sufficiente per considerare il trasgressore responsabile.
- Applicazione della L. 145/2018: Dal 2019, i veicoli elettrici hanno diritto di accesso alle ZTL senza restrizioni, ma per le violazioni precedenti restano valide le regole previgenti.
In sintesi, la pronuncia conferma che il rispetto delle formalità amministrative è essenziale, anche in presenza di agevolazioni per i veicoli elettrici, e ribadisce l’importanza di un corretto inquadramento temporale delle norme applicabili.
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