Modificando in modo sostanziale  l’indirizzo espresso in passato, la Cassazione Penale Sez.7 chiarisce l’obbligatorietà, per l’accertamento della guida in stato di ebrezza, di dare l’avviso al conducente ricoverato in ospedale della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia  anche quando il prelievo ematico venga effettuato autonomamente dalla struttura sanitaria nel quadro di controlli clinici di routine ma la determinazione del tasso alcolemico avvenga su richiesta della PG.

L’obbligo non esiste solo quando siano i sanitari a procedere alla precisa  determinazione del tasso alcolemico ai fini di diagnosi e cura e la PG si limiti a richiedere la sola documentazione dell’analisi effettuata.

Cassazione Penale Sez.7 Sentenza 2308 del 15.12.2021

 

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