La Cassazione Penale Sez.4 ribadisce che in caso di rifiuto a sottoporsi agli accertamenti strumentali per la verifica della guida in stato di ebrezza, non esiste per la polizia giudiziaria l’obbligo di dare avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia (principio già enunciato con la sentenza 34355/2020).

Sentenza 20813 Cassazione Penale Sez.4 del 05.05.2021

 

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