La Cassazione Civile mette un paletto sulla applicazione della sanzione di cui all’art.126bis nel caso in cui il verbale originario sia stato impugnato: La richiesta all’obbligato in solido di comunicare i dati del trasgressore andrà rinotificata definito il ricorso con nuovi termini per adempiere all’obbligo; solo successivamente allo spirare di tali nuovi termini si potrà eventualmente procedere alla contestazione di cui all’art.126bis del Cds.
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