Passaggio col rosso, per le videocamere occorre DPIA e informativa privacy
Principio Generale del Trattamento Dati da Parte di Soggetti Pubblici:
I soggetti pubblici possono trattare dati personali se necessario per adempiere a obblighi di legge o per l’esecuzione di compiti di interesse pubblico o connessi all’esercizio di pubblici poteri. Devono sempre rispettare i principi di liceità, correttezza e trasparenza nel trattamento dei dati personali.
•Le Violazioni del Comune rilevate:
Mancata Informativa agli Interessati:
▪Il Comune non ha fornito l’informativa di primo livello (tramite apposizione di segnaletica di avvertimento) né l’informativa di secondo livello (che deve contenere tutti gli elementi obbligatori e essere facilmente accessibile) dalla data di attivazione del sistema di videosorveglianza fino all’avvio dell’istruttoria.
L’informativa di primo livello dovrebbe comunicare dati importanti come le finalità del trattamento, l’identità del titolare e l’esistenza dei diritti dell’interessato.
Questa mancanza ha violato il principio di “liceità, correttezza e trasparenza” (Art. 5, par. 1, lett. a) e gli Artt. 12 e 13 del Regolamento.
Mancata Valutazione d’Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA):
Il Comune non ha svolto la valutazione d’impatto prima di dare inizio al trattamento.
Questa valutazione è sempre richiesta in caso di “sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico”.
Questa omissione ha violato l’Art. 35 del Regolamento.
Conclusioni e Sanzioni:
Le dichiarazioni del Comune non sono state sufficienti a superare i rilievi e ad archiviare il procedimento.
È stata confermata l’illiceità del trattamento dei dati personali effettuato dal Comune, per aver violato gli Artt. 5, par. 1, lett. a), 12, 13 e 35 del Regolamento.◦
È stata applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell’Art. 83, par. 5, del Regolamento.
La sanzione massima teorica per le violazioni più gravi (Artt. 5, 12, 13) poteva arrivare fino a 20.000.000 di euro.
Fattori Considerati per la Determinazione della Sanzione Finale:
A favore del Comune:
La violazione è stata considerata di carattere colposo, dato l’erroneo convincimento iniziale del Comune sulla non necessità degli adempimenti.
Il Comune ha provveduto a redigere la DPIA e a fornire le informative non appena avviata l’istruttoria.
I trattamenti non riguardavano categorie particolari di dati.
Non risultano precedenti violazioni pertinenti commesse dal Comune.
Il Comune ha mostrato un buon grado di cooperazione con l’autorità di controllo.
Per questi motivi, il livello di gravità della violazione è stato considerato di grado medio.
Sanzione Pecuniaria Finale: L’ammontare della sanzione è stato determinato in € 6.000,00. Con facoltà ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice, di definire la controversia mediante pagamento, entro il termine di 30 giorni, di un importo pari alla metà della sanzione comminata.
È stata disposta la pubblicazione dell’ordinanza ingiunzione sul sito Internet del Garante, in considerazione della mancata trasparenza e della mancata redazione della valutazione d’impatto prima dell’avvio del trattamento
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