La Cassazione civile , Sez. II, che con la sentenza n. 6892 del 14/03/2025 mette un ulteriore punto ribadendo che la copia del contrassegno invalidi è insufficiente per legittimare il parcheggio nello stallo riservato ai disabili.
Con la sentenza n. 3723/2019 il Tribunale di Bari aveva confermato la pronuncia di primo grado con cui era stata respinta l’opposizione di un cittadino avverso due sanzioni amministrative, irrogate per aver parcheggiato in zona regolamentata senza titolo autorizzativo e avere lasciato il veicolo in sosta nello spazio riservato alla sosta per veicoli delle persone invalide senza esporre il relativo contrassegno.
Riguardo al parcheggio riservato agli invalidi già il Tribunale aveva stabilito che, per poterne fruire, è necessario esporre il relativo contrassegno originale osservando che il fatto che il veicolo avesse esposto solo la fotocopia in attesa di rinnovo confermava che l’intestatario non era in possesso di autorizzazione al momento del fatto e pertanto aveva respinto il ricorso del cittadino.
Il cittadino ha proposto ricorso in Cassazione obiettando che l’originale era stato riconsegnato su richiesta delle autorità competenti per perfezionare la pratica di rinnovo e che il contrassegno già rilasciato alla ricorrente era ancora efficace al momento della contestazione.
Il contrassegno alla luce della attuale normativa è rilasciato alla persona disabile in quanto tale, in modo che questa se ne possa servire, esponendolo su qualsiasi veicolo adibito al suo servizio e la sua validità non è limitata al territorio del Comune che abbia rilasciato tale contrassegno, ma è estesa a tutto il territorio nazionale.
Il testuale riferimento ai veicoli al servizio delle persone disabili, contenuto nell’art. 188 del codice della strada, deve essere interpretato nel senso, appunto, che il beneficio è limitato a quei veicoli che effettivamente trasportino la persona disabile e siano, quindi, al servizio di quest’ultima (cfr. Corte cost. 328/2000).
Conseguentemente la sosta e l’accesso in zone soggette ad autorizzazione sono subordinate non solo al possesso ma anche all’esposizione del pass in originale, non essendo consentito, per procedere ai controlli e per assicurare l’uso personale dell’autorizzazione, l’utilizzo di fotocopie.
Quindi, solo l’utilizzo dell’originale consentiva di evitare o contenere possibili abusi e l’eventuale duplicazione o l’uso di fotocopie è di ostacolo per
l’effettuazione dei controlli (specie in caso di sosta in assenza del titolare), anche quando sia pendente la pratica di rinnovo, né vale a scusare la condotta del titolare in caso di riconsegna dell’originale richiesta dall’amministrazione.
La riconsegna dell’originale non è tuttavia prescritta, né appare indispensabile sin dal momento della presentazione della domanda di rinnovo, ma solo al momento del rilascio della nuova autorizzazione, in modo da soddisfare il requisito dell’uso personale e di un unico contrassegno da parte dell’avente diritto.
Infatti l’art. 381, comma terzo, del D.P.R. 495/1992 richiede per il rinnovo la sola presentazione del certificato del medico curante che confermi il persistere delle condizioni sanitarie che hanno dato luogo al rilascio e, peraltro, le procedure di rinnovo predisposte dai singoli enti locali spesso contemplano, al momento della richiesta, la consegna di una fotocopia dell’originale, o, in alternativa, su domanda dell’interessato, il rilascio di un titolo provvisorio o di un duplicato, proprio per evitare soluzioni di continuità nell’esercizio del diritto di sosta e di accesso alle ZTL.
a cura di Stefano Manina – Redazione Polizia Locale Digitale
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