Se il contratto (di acquisto) è concluso, si può solo recedere ma non revocare
La sentenza del TAR Calabria del 26 febbraio 2025 (RG 1589/2024) affronta un tema centrale per gli enti locali: l’esercizio del potere di revoca ex art. 21-quinquies della L. 241/1990 a valle della stipula di un contratto d’appalto, in questo caso relativo all’installazione di telecamere OCR per la lettura targhe e la verbalizzazione automatica.
Il TAR, accogliendo il ricorso della ditta affidataria, ha annullato la revoca dell’affidamento disposta dal Comune di Soverato, ritenendo che, dopo la conclusione del contratto (avvenuta con l’ordinativo MEPA), l’amministrazione non potesse più avvalersi del potere di revoca amministrativa, ma esclusivamente del diritto di recesso o, in alternativa, della risoluzione contrattuale secondo il Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 36/2023, artt. 122 e 123).
Il principio affermato
Il Tribunale ha ribadito un orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: la revoca di un provvedimento presuppone che non sia ancora intervenuta la stipula del contratto. Dopo tale momento, il rapporto si sposta sul piano privatistico e l’ente può incidere su di esso solo tramite gli strumenti tipici del diritto contrattuale. A tal proposito, viene richiamata l’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14/2014, secondo cui il potere di revoca e quello di recesso hanno presupposti comuni (sopravvenute valutazioni d’interesse pubblico), ma decorrenze e ambiti distinti.
La vicenda ………. ( continua a leggere ) a cura di Michele Mavino ( Polizia Locale Digitale )
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