Dal 2017 obbligo notifica con PEC delle sanzioni amministrative

Sentenza Corte di Cassazione, Sez. II Civile, n. 17044 del 25 giugno 2025:
Questa sentenza della Corte di Cassazione chiarisce quando la Pubblica Amministrazione (PA) è obbligata a notificare atti, come le multe stradali, tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) invece che con il servizio postale tradizionale, soprattutto quando il destinatario è un professionista iscritto in registri pubblici.
Il Caso in Breve:
Il problema: Un avvocato (professionista iscritto al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici dal 2011 presso il Ministero di Grazia e Giustizia) ha ricevuto una multa per una violazione del Codice della Strada (CdS) commessa nel 2016, notificata tramite servizio postale. L’avvocato contestava questa modalità, sostenendo che l’amministrazione (Roma Capitale) avrebbe dovuto usare la sua PEC.
I primi gradi di giudizio: Sia il Giudice di Pace che il Tribunale di Roma avevano rigettato il ricorso dell’avvocato. La loro motivazione era che l’obbligo per la PA di notificare via PEC i verbali del CdS era stato introdotto solo successivamente, con il d.lgs. n. 217/2017 e un decreto attuativo del 2017, quindi non era applicabile alla multa del 2016.
La Decisione della Cassazione (e perché è importante): La Corte di Cassazione ha confermato la decisione dei giudici precedenti e rigettato il ricorso dell’avvocato, ritenendolo infondato.
Ecco i punti chiave della sua argomentazione:
1.Distinzione tra “Comunicazioni” e “Notificazioni di Atti Autoritativi”:
L’avvocato si basava sull’articolo 3-bis del Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD), che dal 1° gennaio 2013 prevedeva per le PA l’obbligo di comunicare con il cittadino “esclusivamente tramite il domicilio digitale” (PEC).
La Cassazione ha chiarito che l’articolo 3-bis CAD si riferisce unicamente alle “comunicazioni” tra PA e cittadini, ma non alle “notificazioni di atti autoritativi”, come i verbali di contestazione delle multe.
Per le notificazioni di atti sanzionatori del Codice della Strada, prevale la normativa speciale (l’articolo 201 CdS), che al tempo del fatto (2016) faceva riferimento alle modalità previste dal codice di procedura civile, incluse quelle a mezzo posta.
2. L’Obbligo della PEC per le Notificazioni è arrivato Dopo:
La Cassazione ha ribadito che l’obbligo per la PA di utilizzare la PEC per la notifica dei verbali di accertamento delle violazioni del CdS ai professionisti è stato introdotto solo con il d.lgs. n. 217 del 13.12.2017 e il successivo Decreto Ministeriale del 18.12.2017. Poiché il verbale in questione risaliva al 2016, tale obbligo non sussisteva ancora
3.Il Vizio di Notifica sarebbe Comunque Sanabile:
Anche ipotizzando un difetto nella notifica (ad esempio, se fosse stata fatta con un mezzo sbagliato), la Cassazione ha precisato che questo vizio sarebbe comunque stato “sanato”.  Questo perché l’atto, pur notificato in modo diverso dal “corretto” mezzo (secondo la tesi del ricorrente), ha comunque raggiunto il suo scopo, cioè far conoscere l’atto al destinatario.
Conseguenze per il Ricorrente:
Il ricorso è stato rigettato.
L’avvocato è stato condannato a pagare le spese legali a favore di Roma Capitale, oltre a un ulteriore importo a titolo di sanzione processuale, data la natura “manifestamente infondata” del ricorso nel contesto di una procedura accelerata.
In sintesi, la sentenza chiarisce che, al momento del fatto (2016), la PA non aveva l’obbligo di notificare le multe via PEC, anche a professionisti. L’introduzione di tale obbligo specifico per le notificazioni di verbali è successiva, e in ogni caso, un vizio sulla modalità di notifica si considera sanato se l’atto ha raggiunto il suo scopo.
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