Alcolock, il Decreto pubblicato in G.U. il 25 luglio 2025

Il Decreto 2 luglio 2025 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.171 del 25-7-2025) stabilisce le caratteristiche e le modalità d’installazione del dispositivo alcolock. Questo decreto si applica ai dispositivi alcolock di cui all’articolo 125, comma 3-ter, del Codice della Strada [2.1].
1. Che cos’è l’Alcolock?
Il “dispositivo alcolock” è un immobilizzatore del veicolo
Una volta installato, il veicolo può essere sbloccato solo dopo che è stato presentato e analizzato un campione di alito accettato con una concentrazione di alcol non superiore a 0 mg/l .
Il dispositivo alcolock deve rispondere ai requisiti della norma EN 50436 (“etilometri – metodi di prova e specifiche di prestazioni”) [1, 5.1].
Deve essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del regolamento ONU (UNECE) n. 10 e deve avere la marcatura CE
2. Funzionamento e Condizioni di Blocco
L’immobilizzazione del veicolo avviene quando il dispositivo alcolock rileva una concentrazione di alcol nell’aria espirata dal guidatore che supera 0 mg/l .
Le istruzioni per l’uso fornite dal fabbricante dettagliano il limite effettivo di concentrazione di alcol, l’intervallo di temperatura di funzionamento, il tempo di riscaldamento, l’influenza dell’alcol in bocca e di altre sostanze, e le procedure igieniche (es. sostituzione dei boccagli).
3. Installazione del Dispositivo
L’alcolock può essere installato su veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3.
L’installazione deve rispettare le istruzioni specifiche fornite dal fabbricante dell’alcolock per quel tipo di veicolo e la norma EN 50436.
Gli installatori autorizzati (individuati dai fabbricanti tra le officine di meccatronica autorizzate, e comunicati al Ministero)  sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio.
È obbligatorio l’applicazione di un “sigillo dell’installazione” [1, 7.1, 3h], che è un adesivo che si autodistrugge in caso di tentativo di manomissione del dispositivo alcolock.
L’installazione del dispositivo alcolock non comporta l’aggiornamento del documento unico di circolazione e di proprietà ai sensi dell’art. 78 del Codice della Strada.
4. Obblighi per il Fabbricante e l’Installatore (Rilevanti per i Controlli)
Fabbricante:
    ◦ Fornisce le istruzioni per l’installazione (Allegato 1), l’uso (Allegato 3) e la manutenzione (Allegato 4) del dispositivo.
    ◦ Fornisce un certificato di taratura con ogni dispositivo all’installatore.
    ◦ Deve contrassegnare il dispositivo in modo leggibile con nome del fabbricante, designazione del tipo, numero di serie, versione del software, interfaccia/interfacce utilizzabili, versione del protocollo EN 50436-4, data di validità della verifica, marcatura di omologazione UNECE R10 e marcatura CE.
    ◦ Comunica al Ministero il tipo di dispositivo alcolock, la documentazione (Allegati 1-4), un fac-simile del certificato di taratura e l’elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato.
Installatore:
    ◦ È responsabile dell’installazione, compresa l’applicazione del sigillo che ne impedisca l’alterazione o la manomissione.
    ◦ Contestualmente alla dichiarazione d’installazione (Allegato 6), deve fornire al conducente il certificato di taratura (Allegato 5) valido, le istruzioni per l’uso (Allegato 3) e per la manutenzione (Allegato 4).
    ◦ È anche responsabile dell’eventuale smontaggio del dispositivo.
5. Cosa Controllare Durante la Guida (per gli Organi di Polizia Stradale)
Durante i controlli su strada, gli operatori di polizia stradale devono verificare quanto segue:
Integrità del Sigillo dell’Installazione: Il dispositivo alcolock deve presentare il sigillo dell’installazione integro. Il “sigillo dell’installazione” è un adesivo che si autodistrugge se si tenta di manomettere il dispositivo.
Documentazione Obbligatoria del Guidatore: Il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, i seguenti documenti:
    ◦ La Dichiarazione d’Installazione (Allegato 6) .
    ◦ Il Certificato di Taratura (Allegato 5) con l’intervallo di taratura valido .
Validità della Taratura: Il guidatore deve sempre verificare che il certificato di taratura abbia l’intervallo di taratura valido secondo le istruzioni fornite dal fabbricante (indicate nell’Allegato 3) . Le istruzioni per l’uso (Allegato 3) contengono le disposizioni per controllare e tarare regolarmente il dispositivo alcolock e gli intervalli di taratura .
6. Definizioni Chiave per i Controlli
“Manomissione”: Indica modifiche o interferenze non autorizzate con l’installazione o il funzionamento del dispositivo alcolock nel veicolo .
“Memoria dati”: Registrazione dei risultati del test del respiro e di altri eventi con data e ora, memorizzate nella memoria interna del dispositivo alcolock.
“Intervallo di taratura”: Periodo di tempo durante il quale il dispositivo alcolock soddisfa i requisiti di precisione per la misurazione della concentrazione di alcol nell’espirato.
7. Informazioni Pubbliche
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica sul sito www.ilportaledellautomobilista.it la documentazione inviata dal fabbricante relativa agli installatori autorizzati e l’elenco dei modelli di veicoli sui quali può essere installato ciascun dispositivo alcolock. Questo può essere utile per verificare la legittimità dell’installazione e dell’installatore.
Questo decreto è entrato in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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