Incidente stradale: l’incapacità a testimoniare è diversa dall’attendibilità
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 24867 del 9 settembre 2025, si pronuncia sul ricorso di P.G. contro C.A. e un’assicurazione, relativo a un sinistro stradale. La sentenza impugnata aveva respinto la richiesta di risarcimento di P.G., attribuendogli la responsabilità dell’incidente e dichiarando incapaci a testimoniare i terzi trasportati sulla sua auto, S.A. e M.P., per un presunto interesse nel giudizio. P.G. ricorre in Cassazione basandosi su quattro motivi, di cui il primo motivo, accolto dalla Corte, contesta l’erronea dichiarazione di incapacità a testimoniare da parte dei giudici precedenti. La Cassazione chiarisce che l’incapacità a testimoniare è distinta dall’attendibilità del teste e non può essere rilevata d’ufficio, se non tempestivamente eccepita. Di conseguenza, la Corte accoglie il ricorso e rinvia la causa al Tribunale di Imperia per una nuova valutazione.
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- La Corte ha rilevato che il giudice d’appello ha erroneamente confuso l’incapacità a testimoniare con l’inattendibilità delle dichiarazioni dei testi. Il Tribunale ha dato prevalenza alla ricostruzione dei fatti basata su un testimone “imparziale” (A.V.) non tanto per la plausibilità delle sue dichiarazioni, quanto per aver ritenuto “incapaci” gli altri testimoni a causa della loro condizione soggettiva.
- La Corte ha ribadito il principio fondamentale secondo cui la capacità a testimoniare (ex art. 246 c.p.c.) è distinta dalla valutazione sull’attendibilità del teste. L’incapacità dipende da un interesse giuridico (non di mero fatto) che legittimerebbe la partecipazione del teste al giudizio, mentre l’attendibilità si riferisce alla veridicità della deposizione e deve essere valutata discrezionalmente dal giudice in base a elementi oggettivi e soggettivi.
- Ha chiarito che l’eccezione di incapacità a testimoniare deve essere sollevata tempestivamente dalla parte e non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
- La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio al Tribunale di Imperia, in persona di diverso magistrato, per una nuova decisione sul merito e per la liquidazione delle spese.
- La Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: “l’incapacità a testimoniare – da eccepirsi tempestivamente dalla parte e non rilevabile d’ufficio – resta distinta dalla valutazione della attendibilità del teste, attenendo esse a profili del tutto diversi“.
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