Disturbo della quiete pubblica: necessaria la querela di parte
La sentenza della Corte di Cassazione Sez. 3 n. 29866/2025 si concentra principalmente sulla procedibilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, analizzando le modifiche legislative intervenute.
Normative Principali Discusse:
• Art. 650 codice penale (cod. pen.):
◦ Il Tribunale di Chieti ha dichiarato Paolino Antonio responsabile del reato di cui all’art. 650 cod. pen. e lo ha condannato al pagamento di un’ammenda di 200 euro, oltre alle spese processuali. Tuttavia, i motivi di ricorso e la successiva argomentazione della Corte di Cassazione si concentrano sull’articolo 659 cod. pen..
• Art. 659 codice penale (cod. pen.) – Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone:
◦ Natura della procedibilità:
▪ Originariamente, il reato era procedibile d’ufficio.
▪ A seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. 150/2022 (dal 30 dicembre 2022), è divenuto procedibile a querela.
▪ Le eccezioni a questo nuovo regime di procedibilità a querela sono limitate ai fatti che hanno ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, o che sono commessi nei confronti di persona incapace per età o infermità. Nel caso in esame, non si è riscontrata alcuna di queste eccezioni.
▪ L’assenza di querela (non presentata nel termine di legge previsto dall’art. 85 del d.lgs. 150/2022) o di costituzione di parte civile (riconosciuta come espressione di volontà querelatoria dalla giurisprudenza) esclude la condizione di procedibilità.
◦ Ipotesi di reato e distinzioni: La giurisprudenza ha distinto diverse casistiche relative all’esercizio di un’attività o mestiere rumoroso:
▪ A) Illecito amministrativo (Art. 10, comma 2, L. 447/1995): Si configura quando si verifica esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle normative.
▪ B) Reato (Art. 659, comma 1, cod. pen.): Si configura quando il mestiere o l’attività vengono svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete. È integrato quando il disturbo è subito da un numero indeterminato di persone, anche se solo una si lamenta, e la valutazione del fenomeno rumoroso deve essere fatta in rapporto alla media sensibilità del gruppo sociale. La condotta del gestore di un pubblico esercizio che non impedisce schiamazzi continui degli avventori rientra in questa fattispecie. Nel caso specifico, la contestazione è stata ritenuta riferita al primo comma in assenza di riferimenti a violazioni di precise disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorità.
▪ C) Reato (Art. 659, comma 2, cod. pen. – ora comma 3): Si configura quando sono violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni dell’Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o dell’attività, diverse da quelle relative ai valori limite di emissione sonora. La violazione penalmente rilevante sussiste solo in presenza di queste precise “disposizioni della legge” o “prescrizioni dell’Autorità”.
• Decreto Legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (d.lgs. 150/2022):
◦ Questo decreto ha introdotto la procedibilità a querela per l’ipotesi di cui al primo comma dell’Art. 659 cod. pen., modificando il regime precedente di procedibilità d’ufficio.
◦ È stato emanato in attuazione della Legge 27 settembre 2021, n. 134, che delegava il Governo per l’efficienza del processo penale.
◦ La Relazione illustrativa al decreto ha chiarito che il regime previgente di procedibilità d’ufficio è stato mantenuto solo per i fatti aventi ad oggetto “spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici”.
◦ L’Art. 85 del d.lgs. n. 150 del 2022 disciplina il termine per la presentazione della querela.
• Art. 2 codice penale (cod. pen.) – Successione di leggi nel tempo:
◦ Il principio contenuto in questo articolo prevede che, in caso di successione di leggi, si applica la legge le cui disposizioni sono più favorevoli al reo. Questo principio è stato applicato per far prevalere la sopravvenuta procedibilità a querela sulla precedente procedibilità d’ufficio, data la natura mista (sostanziale e processuale) dell’istituto della querela.
• Art. 10, comma secondo, della legge 26 ottobre 1995, n. 447:
◦ Questa disposizione disciplina l’illecito amministrativo derivante dal mero superamento dei limiti di emissione del rumore, distinguendolo dal reato penale di cui all’art. 659 cod. pen..
• Art. 131-bis codice penale (cod. pen.):
◦ La difesa di Paolino Antonio aveva invocato in sede di discussione orale l’applicazione di questo articolo per la concessione dei “benefici di legge”, sostenendo che ne sussistessero i presupposti. Tuttavia, la sentenza ha assorbito questo motivo, non pronunciandosi su di esso.
• Art. 23, comma 8, del decreto legge n. 137 del 2020:
◦ Questo articolo è stato menzionato in relazione alle conclusioni del Procuratore generale, che ha invocato il rigetto del ricorso o l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
La sentenza ha infine annullato senza rinvio la sentenza impugnata per mancanza della condizione di procedibilità, ovvero l’assenza della querela, in virtù delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150/2022.
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