Circolazione con veicolo confiscato-Circolare Mininterno 23 luglio 2025

Con la circolare prot. 300/STRAD/1/0000022070.U/2025 del 23 luglio 2025 il Ministero degli Interno aggiorna le procedure da seguire quando un veicolo, la cui confisca è diventata definitiva, viene trovato in circolazione. La confisca è considerata definitiva quando la notifica del provvedimento al proprietario del veicolo è stata eseguita regolarmente secondo le disposizioni vigenti.
Casistiche e Procedure Principali:
1. Circolazione con veicolo sottoposto a confisca definitiva
    ◦ Non è sanzionabile ai sensi dell’art. 213, comma 8 del Codice della Strada, poiché tale norma si riferisce specificamente ai veicoli sotto sequestro cautelare, non a quelli confiscati.
    ◦ Infatti, la mancata consegna del veicolo all’Erario (il cui possesso è sottratto allo Stato) configura una condotta penalmente rilevante.
    ◦ A seconda dei casi, possono configurarsi reati come l’appropriazione indebita (art. 649 c.p.) o la sottrazione di cose sottoposte a sequestro (art. 334 c.p.). Se la circolazione è operata dal custode senza lo scopo di favorire il proprietario, potrebbe configurarsi il reato di peculato d’uso (art. 314 c.p.). È sempre opportuno conformarsi alle indicazioni dell’Autorità Giudiziaria competente per l’individuazione del reato.
    ◦ In caso di accertamento, il veicolo deve essere conferito al custode acquirente (art. 214-bis c.d.s.) o a un deposito autorizzato dal Prefetto (art. 8 DPR 571/1982).
    ◦ Deve essere data immediata comunicazione alla Prefettura che ha emesso il provvedimento di confisca.
    ◦ Deroga all’obbligo di assicurazione: La circolazione di un veicolo confiscato non può essere oggetto delle sanzioni previste dall’art. 193 c.d.s. (mancanza di assicurazione), poiché la sua circolazione è già vietata per un provvedimento dell’autorità.
2. Violazione di norme sulla circolazione stradale da parte di un veicolo confiscato (con conducente identificato)
    ◦ La contestazione della violazione deve essere effettuata nei confronti del conducente, se identificato, seguendo le ordinarie procedure degli artt. 200 e 201 del Codice della Strada.
3. Violazione di norme sulla circolazione stradale da parte di un veicolo confiscato (con conducente NON identificato)
    ◦ In questo caso, il proprietario del veicolo è l’Erario dello Stato (a seguito della trascrizione del provvedimento di confisca).
    ◦ L’Erario deve essere considerato estraneo alla violazione ed escluso da qualsiasi obbligazione al pagamento della sanzione pecuniaria, in quanto si presume che la circolazione sia avvenuta contro la sua volontà.
    ◦ Gli effetti derivanti dalla circolazione del veicolo ricadono sul soggetto originariamente nominato custode del veicolo al momento del sequestro cautelare. Questo soggetto, che può essere il precedente proprietario, il conducente che ha commesso la violazione iniziale, o altro, è responsabile di ogni spostamento o utilizzo illegittimo. Questo soggetto può essere individuato tramite il SiVES o l’ufficio dell’organo di polizia che ha accertato la prima violazione.
Comunicazioni e Recupero:
• In ogni caso di accertamento di circolazione illegittima o violazioni, deve essere data comunicazione anche all’Agenzia del Demanio. La comunicazione deve informare su eventuali sanzioni accertate (con le relative procedure di contestazione/notificazione) e su violazioni di disposizioni penali. Si deve specificare la targa/telaio e indicare che il veicolo è intestato all’Erario dello Stato.
• L’Agenzia del Demanio, se competente per i veicoli sotto la sua gestione, attiverà le procedure di recupero coattivo del mezzo.
• Le Prefetture sono state  incaricate di estendere il contenuto di questa direttiva ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.
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