Lancio di bottiglia dal cavalcavia, si ravvisa il tentato omicidio
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22951/2024 della Prima Sezione Penale, ha stabilito che lanciare una bottiglia vuota da un cavalcavia costituisce tentato omicidio.
Ecco i punti chiave della decisione:
• Non è una bravata: L’atto non è stato considerato una semplice incoscienza giovanile o uno scherzo. La sentenza chiarisce che non si può più parlare di “bravata” o di idoneità del gesto a spaventare un automobilista.
• Dolo diretto: Il minore che ha compiuto il gesto è stato ritenuto aver agito con dolo diretto, ovvero con l’intenzione specifica di provocare il massimo danno possibile.
• Capacità di uccidere: Il lancio, eseguito con una dinamica “a candela” (per massimizzare l’impatto), è stato considerato idoneo a uccidere, indipendentemente dal fatto che la bottiglia abbia effettivamente colpito un’auto.
• Contesto pericoloso: L’evento è avvenuto su una strada notoriamente ad elevato traffico veicolare. In un contesto del genere, anche una brusca sterzata per evitare un oggetto può avere conseguenze letali.
• Non un gioco casuale: Il minore non lanciava oggetti a caso, ma partecipava a una sorta di “tiro al bersaglio” dove il rischio concreto di un disastro era il “premio”.
• Confine netto: La sentenza marca un confine molto chiaro tra chi crea il pericolo e chi lo subisce, spingendo il diritto penale alla massima severità.
• Crimine di peso: Lanciare un oggetto da un cavalcavia, che non è mai stato un gioco, è ora ufficialmente considerato un crimine dal peso specifico pesantissimo.
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