Smontaggio di un ciclomotore rubato: riciclaggio o ricettazione?

Michele Mavino  ( fonte : Polizia Locale Digitale )

La sentenza della Corte di Cassazione del 14 luglio 2025, n. 25776 si inserisce nel solco della consolidata giurisprudenza di legittimità in tema di riciclaggio, fornendo chiarimenti importanti sulla distinzione tra tale #reato e la #ricettazione, nonché sull’idoneità di certe condotte a integrare l’elemento oggettivo del primo.

Riciclaggio vs. ricettazione: il criterio distintivo

Il punto centrale della pronuncia è la disamina della condotta contestata – lo smontaggio del ciclomotore rubato – sotto il profilo della sua rilevanza penale.

La Corte ribadisce che anche operazioni apparentemente semplici come la “cannibalizzazione” di un veicolo (cioè lo smontaggio in pezzi, in vista della loro vendita o riutilizzo) possono integrare il reato di riciclaggio. Non è infatti necessario che vi sia un’alterazione fisica o documentale dei dati identificativi (come numero di telaio o targa). È sufficiente che l’attività posta in essere renda difficoltosa – se non impossibile – la riconducibilità del bene alla sua origine illecita.

La Corte richiama sul punto una giurisprudenza ampia e coerente, che valorizza l’effetto “dissimulativo” della condotta piuttosto che la sua natura tecnica o la sua incidenza materiale sui dati identificativi.

È proprio questo elemento – l’idoneità della condotta a ostacolare concretamente l’accertamento della provenienza delittuosa – che distingue il riciclaggio dalla ricettazione, la quale, al contrario, si caratterizza per il dolo specifico di profitto e per una condotta che si limita a ricevere il bene provento di reato senza “trasformarlo” o dissimularne l’origine.

Corte di Cassazione sez. II Penale, sentenza del 14 luglio 2025), n. 25776

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Redazione Polizia Locale Digitale
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