Firmato il decreto relativo al funzionamento del dispositivo alcolock

L’opera di attuazione delle previsioni legislative introdotte con la legge n°177/2024, prosegue con uno dei provvedimenti più attesi, cioè il decreto relativo al funzionamento del dispositivo alcolock, cioè di quel dispositivo, così viene descritto in tale decreto, che funge da immobilizzatore del veicolo e che, una volta installato, può essere portato in stato di non blocco solo dopo la presentazione e l’analisi di un campione di alito accettato con una concentrazione di alcool non superiore a 0 mg/l.

Tale dispositivo andrà installato sia sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3 omologati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1243 che ha integrato il Regolamento (UE) 2019/2144 e per i quali il fabbricante dell’alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436, sia sui veicoli delle categorie internazionali M1, M2, M3, N1, N2 e N3, non omologati nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2021/1243, per i quali il fabbricante dell’alcolock ha previsto specifiche istruzioni per l’installazione riferite a quel tipo di veicolo nel rispetto della norma EN 50436 e per il quale l’installatore abbia accesso alle pertinenti informazioni, fornite dal costruttore del veicolo, per l’installazione dell’apposita interfaccia.

Tale dispositivo, oltre ad avere marcatura CE, deve essere conforme alla norma EN 50436 “etilometri – metodi di prova e specifiche di prestazioni”, deve essere omologato come unità elettrica/elettronica (UEE) ai sensi del Regolamento ONU (UNECE) n. 10 “Disposizioni uniformi relative all’omologazione dei veicoli riguardo alla compatibilità elettromagnetica”, e l’immobilizzazione del veicolo deve avvenire quando il dispositivo alcolock registra una concentrazione di alcol, nell’aria espirata dal guidatore, che supera 0 mg/l.

Per garantire la regolarità di installazione e funzionamento di tali dispositivi, il decreto prevede che il fabbricante predisponga adeguate istruzioni di installazione, uso e manutenzione degli stessi, ed individui le officine autorizzate all’installazione, oltre a dover comunicare al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che dovrà poi rendere noti talI elementi tramite il Portale dell’Automobilista, la documentazione relativa ai dispositivi, nonché i veicoli sui quali potranno essere installati, oltre all’indicazione dei soggetti autorizzati alla loro installazione.

Gli installatori autorizzati al montaggio dei dispositivi alcolock che, così come per l’eventuale smontaggio non rientrano tra le operazioni assoggettate a visita e prova ai sensi degli articoli 75 e 78 del Codice della Strada, sono responsabili del rispetto delle istruzioni di montaggio, ivi compresa l’applicazione di un sigillo che impedisca l’alterazione o la manomissione dopo l’installazione e, cosa molto importante, tale sigillo, applicato dall’installatore, dovrà essere in grado di distruggersi in caso di tentativo di manomissione utilizzando adesivi autodistruttivi.

Per ciò che attiene all’utilizzatore del veicolo dotato di dispositivo alcolock, In caso di controlli durante la guida, tale strumentodovrà presentare il sigillo dell’installazione integro e il guidatore del veicolo deve essere in grado di esibire, in originale, la dichiarazione d’installazione, e il certificato di taratura con l’intervallo di taratura valido, secondo le istruzioni fornite dal fabbricante.

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